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A 129 km/h in tangenziale: multa annullata, ecco perché

Il giudice di pace ha dato ragione a un farmacista di Montecosaro perché il Comune non ha dimostrato che l'apparecchio fosse omologato e tarato.

A 129 km/h in tangenziale: multa annullata, ecco perché
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Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 27 apr 2026

Andare a 129 km/h su un tratto di strada, una tangenziale, in cui il limite era fissato a 110 km/h può non portare a una multa. O, meglio, all’obbligo di doverla pagare. È quanto accaduto a un farmacista di Montecosaro (comune italiano della provincia di Macerata) che il 7 novembre scorso ha ricevuto, due giorni dopo l’infrazione, il verbale che gli contestava il superamento del limite di velocità di 12 chilometri orari oltre la soglia di tolleranza. Quindi gli è stata comminata una multa da 173 euro. Ma per il giudice di pace, la sanzione elevata dalla Polizia locale non regge. Il ricorso presentato dall’avvocato del farmacista è stato accolto e la multa annullata.

La decisione del Giudice di Pace

Il motivo della decisione è di natura tecnica. Il Comune non ha dimostrato che l’autovelox utilizzato fosse regolarmente omologato e sottoposto a taratura da parte di un soggetto abilitato. L’amministrazione ha deciso di non costituirsi in giudizio e di non depositare alcuna documentazione a sostegno della legittimità del verbale. Il giudice ha quindi applicato un principio ormai consolidato in questi casi per cui l’onere della prova spetta all’ente pubblico, non al cittadino. In assenza di quella prova, il ricorso va accolto.

Tanti i ricorsi

La sentenza di Montecosaro non è un caso isolato. Ed è il motivo per cui ha superato i confini marchigiani. Si inserisce in un contenzioso giuridico che da aprile 2024 tiene in scacco migliaia di Comuni italiani. Tutto è partito dall’ordinanza 10505/2024 della Corte di Cassazione, che ha stabilito come l’approvazione ministeriale di un autovelox non equivalga all’omologazione. L’articolo 142 del Codice della Strada richiede espressamente l’omologazione, e in sua assenza la multa può essere annullata. La distinzione ha aperto la strada a una valanga di ricorsi in tutta Italia, con i Comuni che si sono trovati esposti su praticamente tutti i loro apparecchi, la maggior parte dei quali risulta approvata ma non omologata.

Una situazione poco chiara

La situazione è rimasta caotica e confusa nonostante i tentativi di intervento da parte delle istituzioni. Una circolare del Ministero dell’Interno del gennaio 2025, basata su un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, aveva provato a sostenere la sostanziale equivalenza tra i due procedimenti, ma la Cassazione ha respinto quella lettura, ricordando che le circolari non hanno valore normativo. Nel frattempo, il censimento nazionale degli autovelox avviato dal MIT ha rivelato uno scenario molto chiaro. Su circa 11.000 apparecchi rilevati sul territorio, solo un migliaio rientrava automaticamente nei requisiti di omologazione. Meno del 10% del totale.

Un aggiornamento recente arriva dall’ordinanza 7374/2026 della Cassazione, depositata il 27 marzo scorso, che ha confermato una multa in un caso in cui il Comune aveva prodotto in giudizio la documentazione completa della taratura periodica. La Corte non ha equiparato approvazione e omologazione, ma ha fondato la decisione sull’assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’amministrazione. Un segnale che le vittorie nei ricorsi non sono affatto automatiche, come aveva già dimostrato una sentenza del Tribunale di Bologna del settembre 2025. Ciò che conta, in molti casi, è se il Comune si presenta in giudizio con le carte in regola oppure no.

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