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Codice della strada, una circolare allenta la stretta sulle sostanze stupefacenti

Occorre accertare che il conducente sia ancora sotto effetto delle sostanze stupefacenti

Codice della strada, una circolare allenta la stretta sulle sostanze stupefacenti
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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 7 mag 2025

Il nuovo Codice della Strada era entrato in vigore alla fine del 2024 e non erano mancate polemiche su alcune delle modifiche che erano state introdotte. Adesso c'è una novità molto importante che interviene direttamente su uno dei temi più discussi della riforma e cioè la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Infatti, nella nuova formulazione del Codice della Strada, era stato eliminato il requisito dello stato di alterazione psico-fisica per configurare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Dunque, a prescindere dagli effetti sulla capacità di guidare, la sanzione era legata alla positività del test, indipendentemente che la sostanza fosse stata assunta 2 ore prima o 2 settimane prima. La strada presa aveva sollevato diversi dubbi tanto che all'inizio di aprile il Tribunale di Pordenone, su richiesta della Procura, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale.

Adesso arriva la circolare n. 300/STRAD/0000011280.U/2025 che sembra solo una guida su come comportarsi durante gli accertamenti ma che in realtà pare contenere alcune novità importanti.

PASSO INDIETRO?

Insomma, prima bastava un test positivo per far scattare la sospensione della patente di guida. Nella nuova circolare che lasciamo in Fonte ci sono alcuni passaggi interessanti che sembrano far pensare che sia stato fatto un passo indietro

L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida.

In pratica sembra che si vada a recuperare il requisito dello stato di alterazione psico-fisica che non è certamente poco. Ovviamente si attendono maggiori conferme alle prime interpretazioni del testo della circolare.

IL TEST DI POSITIVITÀ

La presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida . La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli articoli 128 e 119, comma 4, cds.

Dunque, sangue e saliva sono liquidi biologici ritenuti idonei per verificare l'eventuale positività, mentre una positività urinaria non risulterebbe indicativa.

Nella circolare si trova quindi la completa procedura che si dovrà seguire per effettuare gli accertamenti, dai test di primo livello a quelli di secondo livello per le verifiche, come conservare gli eventuali campioni in caso di positività e tanto altro ancora.

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Commenti Regolamento
M
Maverick 01 Jan 1970 @ 00:00

Sì, è una mia interpretazione. Ma non senza fondamento

S
SteDS 01 Jan 1970 @ 00:00

Questa è una tua interpretazione di un articolo molto generico che in realtà va contestualizzato, l'esercizio di un diritto non ti impone di guidare nè ti dà il diritto di guidare, l'idoneità psico-fisica è richiesta in qualsiasi momento questa viene trattata (anche) dall'art 187. Il problema esiste, tanto che la questione è stata denunciata da diverse associazioni di pazienti, studi legali e al momento si discute in sede giudiziaria (tribunale)

M
Maverick 01 Jan 1970 @ 00:00

le cose dette a voce non valgono (verba volant..), mentre la legge attuale non ignora affatto le prescrizioni. L'art. 51 c.p. esclude la punibilità per chi è nell'esercizio di un diritto (in questo caso assumere medicinali prescritti)

S
SteDS 01 Jan 1970 @ 00:00

Di fatto non vale niente, la legge come è scritta ora ignora le prescrizioni (e le cose dette a voce valgono poco...)

M
Maverick 01 Jan 1970 @ 00:00

Per quelle medicine si ha prescrizione

S
SteDS 01 Jan 1970 @ 00:00

Certo, il problema è che con le ultime modifiche si rischia la patente anche con l'assunzione di diversi medicinali inseriti nelle tabelle del ministero, non "sballano" ma sei comunque sanzionabile perchè viene meno il principio dello stato di alterazione

M
Maverick 01 Jan 1970 @ 00:00

Non basterebbe non drogarsi?

D
DjCim8 01 Jan 1970 @ 00:00

No, sono le direttive per le forze dell'ordine su come comportarsi sul campo, ovviamente in sede di giudizio conta la legge.

t
tulipanonero1990 01 Jan 1970 @ 00:00

Le circolari tuttavia sono di un livello molto più basso, da quel che ho capito non vanno considerate in sede di giudizio.

u
untore 01 Jan 1970 @ 00:00

Non reggerebbe in caso di ricorso soprattutto se può dimostrare che non si è presentato per un giustificato motivo. Con questa circolare hanno riportato tutto a com’era prima e c’era da aspettarselo, troppo facilona la legge emanata cosa che in Italia non può funzionare.

D
Disqutente 01 Jan 1970 @ 00:00

Trovo che, giustamente a mio avviso, la procedura serva per verificare con il maggior grado di certezza ai fini di tutela per i cittadini poichè si parte comunque dal condivisibile concetto di innocenza fino a prova contraria.
E la prova non puo essere "un tanto al Kg".

D
Disqutente 01 Jan 1970 @ 00:00

Forse a volte ci facciamo un po' troppe "seghe mentali" XD.

Vero che quello che descrivi ha delle evidenti difficoltà attuative, ma se applichiamo il procedimento ad ogni posto di blocco.
Questa tipologia di controlli viene nella maggioranza dei casi effettuata tramite campagne di sensibilizzazione ed in modo più o meno mirato.
Quindi è qualcosa di preparato e solitamente vi è già l'appoggio alle FF.OO. di personale sanitario abilitato e qualificato per gestire queste operazioni.

Ovviamente questo nulla toglie al fatto che in un controllo "normale", a fronte di evidenze che spingono i tutori dell'ordine a sospettare di uso di droghe o alcool, venga richiesto l'intervento di operatori sanitari per verificare se l'autista sta guidando sotto effetto di sostanze illegali.

B
Bellerofonte 01 Jan 1970 @ 00:00

Non hanno alcun valore e a rigor di legge non modificano l'interpretazione applicativa originale. Quindi, le forze dell'ordine non possono comportarsi diversamente da quanto fatto finora.

S
SteDS 01 Jan 1970 @ 00:00

Non mi sono dispiaciute le altre modifiche al cds (cellulari alla guida, alcol ecc.) ma questa delle sostanze era proprio sbagliata concettualmente e difficile da attuare. L'articolo 187 del cds andava bene così com'era, il passo indietro va fatto per intero.

D
Dante Marchetti 01 Jan 1970 @ 00:00

Questo dimostra perchè odia la Meloni.
Con lei i treni arriverebbero sempre in orario.

S
Surak 2.05 01 Jan 1970 @ 00:00

Beh, come dicevo "gli permetti" poiché sarebbe suo interesse dimostrare che si era drogato molte ore prima, quindi il risultato al primo controllo era dovuto al non averlo smaltito.
Se non si presenta vuol dire che è conscio che sarebbe risultato ancora positivo, poiché effettivamente si era drogato poco prima, e quindi gli restano le sanzioni.
Ovviamente i numeri che cito sono solo per dare l'idea.
Se poi il tipo è certo che i test sono falsati, può chiedere test più specifici, ma se confermano, paga lui pure quelli

D
DjCim8 01 Jan 1970 @ 00:00

Probabilmente la seconda... non vogliono migliaia di ricorsi che poi si protraggono all'infinito.

D
DjCim8 01 Jan 1970 @ 00:00

Una è la definizione (il cosa va fatto) l'altra è l'implementazione (come e con che modalità)

u
untore 01 Jan 1970 @ 00:00

non ha senso invitarlo dopo 12 ore non si presenterà mai e troverà le peggio scuse (la prima su tutte che non stava bene con tanto di certificato medico). Andrebbe portato subito ma troppo sbatt e tempo perso in ospedale. Alla fine si tornerà a com’era prima, pochi di buona volontà o per fare numero fermeranno i vecchietti per non incappare nel fastidio.

u
untore 01 Jan 1970 @ 00:00

Si è semplicemente tornati a com’era prima, impossibile che si possa effettuare una campionatura simile per strada.

u
untore 01 Jan 1970 @ 00:00

Tanto tuono che…non successe nulla 😂

A
Andrej Peribar 01 Jan 1970 @ 00:00

ne inventerebbe una più del diavolo.

però forse i treni arriverebbero in orario!
Fissi come chiodi di bare

D
Dante Marchetti 01 Jan 1970 @ 00:00

Che dorma di giorno questo è assodato.
Almeno si vedrebbe poco in giro hai ragione!
Perfetto!

D
Dante Marchetti 01 Jan 1970 @ 00:00

Ahahahah ci pensi se lo facesse veramente?! Sarebbe troppo da ridere

G
Gigiobis 01 Jan 1970 @ 00:00

lavora di notte e dorme di giorno... non è perfetto?

D
Dante Marchetti 01 Jan 1970 @ 00:00

No che il Papeete è a pochi km da qui...

G
Gigiobis 01 Jan 1970 @ 00:00

il barman?

A
Andrej Peribar 01 Jan 1970 @ 00:00

il ministro dei trasporti italiani

S
Squall02 01 Jan 1970 @ 00:00

La circolare dice: “Due provette per persona, da conservare a 4° evitando il congelamento e da inviare al laboratorio di tossicologia forense nel più breve tempo possibile."
1. Anche ipotizzando che le pattuglie dispongano di un frigorifero idoneo per la conservazione, non è affatto scontato che possano gestire il materiale in modo adeguato senza il supporto di un’unità specializzata (come un’ automedica). Considerata la cronica carenza di personale nel sistema sanitario e nelle associazioni di soccorso, questa procedura appare difficilmente attuabile e quindi facilmente contestabile in sede di ricorso.
2. C’è inoltre la questione dell’etichettatura: chiunque abbia familiarità con le procedure sanitarie sa quanto siano rigorose per evitare scambi di campioni. In assenza di personale sanitario qualificato, è facile sollevare dubbi sulla corretta identificazione dei prelievi.
3. Infine, come ho letto altrove in altri commenti, cosa dovrebbero fare le forze dell’ordine dopo il prelievo? Abbandonare il posto di controllo per consegnare i campioni al laboratorio, o continuare i controlli portando con sé i campioni?

In sintesi, a mio parere, sembra una misura alquanto difficile da attuare. A meno che – ipotesi non da escludere – la finalità reale della circolare non sia scoraggiare i controlli stessi, riducendo così il rischio di ricorsi.

D
Dante Marchetti 01 Jan 1970 @ 00:00

Allora non esiste proprio un lavoro che possa fare.

V
Vash 3rr0r 01 Jan 1970 @ 00:00

Non servono a sostituire ma a integrare alle stesse precisazioni.

t
tulipanonero1990 01 Jan 1970 @ 00:00

Da quando le circolari sostituiscono le leggi?

A
Andrej Peribar 01 Jan 1970 @ 00:00

dimentichi gli alluci e i sui fratellini

D
Disqutente 01 Jan 1970 @ 00:00

Test salivare. E a seguito di esito positivo richiesta di test del sangue a verifica e tutela della persona.

Non mi è chiaro per quale motivo dovresti rifare il test dopo 12 ore, risulterebbe negativo visto che nella saliva, se non ricordo male, la presenza di cannabinoidi perdura all'incirca per 5 ore.

Edit: facendo una ricerca sulla permanenza dei cannabinoidi nella saliva ne ho lette di ogni: dalle poche ore, alle 12/24, fino ai 3 giorni. Addirittura un sito parla di un mese per fumatori abituali.
Direi che c'è un sacco di disinformazione in giro.

D
Disqutente 01 Jan 1970 @ 00:00

Per come era scritta era in modo ovvio una legge anticostituzionale.

Mi piacerebbe sentire da quello statista in felpa che ne pensa di quel grandissimo pirla che diceva: «Se ti stronchi di canne ti ritiro la patente anche da lucido».

S
Surak 2.05 01 Jan 1970 @ 00:00

Quindi basta dotare le FdO di test salivari (se il tossico risulta positivo, magari gli permetti di presentarsi in luogo apposito per rifarlo dopo, diciamo, 12 ore. Se risulta ancora drogato paga pure la ripetizione del test compreso di disturbo del personale)

G
Gigiobis 01 Jan 1970 @ 00:00

seeeee... poi avremmo dovuto pagargli la pensione d'invalidità dopo aver perso 8 dita su 10.
Durante i giorni di prova.

D
Dante Marchetti 01 Jan 1970 @ 00:00

Certo che Salvini se faceva il fabbro era meglio per tutti.
Lui compreso.