L'Ecobonus si applica al prezzo comprensivo di IVA, non all'imponibile
L'Ecobonus, l'incentivo statale per l'acquisto di un veicolo elettrico o ibrido plug-in, si applica al prezzo comprensivo di IVA e non all'imponibile. Lo sconto massimo non supera, dunque, i 6.000 euro. Diverso il discorso per le due ruote.
Ecobonus 2019: si applica all'imponibile o al prezzo comprensivo di IVA? Una domanda che si sono fatti in molti, non tanto per le informazioni riportate nel maxi decreto attuativo pubblicato lo scorso 5 aprile (che non sono cambiate), quanto per la confusione nata dalle FAQ inserite nell'apposita sezione del portale creato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Una di queste recitava:
Il contributo è corrisposto dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall’atto d’acquisto, prima dell’applicazione delle imposte.
Un equivoco fomentato dal fatto che il limite di spesa massimo entro il quale è possibile accedere all'incentivo sia riportato nella formula "50.000 euro IVA esclusa", dunque 61.000 euro IVA inclusa (vedi Tesla Model 3). Da ieri sera, tuttavia, la situazione è stata finalmente chiarita con un aggiornamento nella sezione FAQ, che ora riporta un caso esemplificativo che leva ogni dubbio.
A seguito del chiarimento recentemente intervenuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il contributo statale non comporta una corrispondente riduzione della base imponibile IVA (in quanto integrazione di corrispettivo), che resta determinata dal prezzo di listino, al netto dell’IVA, ridotto dello sconto commerciale (eventuale) praticato dal venditore.
Tradotto: il bonus per l'acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale (che sulle auto può variare dai 1.500 euro ai 6.000 euro) va detratto dal prezzo chiavi in mano (dunque comprensivo di IVA). Diverso il discorso per quanto riguarda le due ruote (categoria L1 e L3): in questo caso, l'Ecobonus del 30% (massimo 3.000 euro) va applicato all'imponibile (senza IVA).