Voli venduti e poi cancellati causa Covid: Antitrust contro le compagnie aeree
Alitalia e Volotea: comportamento scorretto?
L'Antitrust ha avviato ufficialmente le indagini nei confronti di Alitalia e Volotea: sotto accusa la pratica di vendere biglietti e poi cancellare i voli pochi giorni più tardi, adducendo come scusa imprecisati motivi legati alla pandemia da Covid-19. Noi intanto le nostre esperienze sul ritorno a bordo di un aereo dopo il lungo stop ve le abbiamo raccontate, prima con Wizzair (e Gabriele), poi… di nuovo con Wizzair (e Luigi). Qui parliamo di rimborsi non dati e di comportamenti al limite del – se non oltre il – consentito.
Ai passeggeri rimasti senza biglietto, le due compagnie aeree avrebbero offerto un voucher invece di un rimborso, senza fornire un'adeguata informazione ai consumatori in quanto ai diritti spettanti in caso di cancellazioni, predisponendo inoltre un servizio di assistenza clienti carente sui tempi di attesa (si parla di più di due ore al telefono) e sui canali di comunicazione messi a disposizione.
Basandosi su queste denunce mosse dai consumatori, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha quindi avviato due procedimenti istruttori e due sub-procedimenti cautelari nei confronti di Alitalia e Volotea, ma all'elenco potrebbero presto aggiungersi anche altri vettori.
Il problema era già stato sollevato nei giorni scorsi anche dall'Ente nazionale per l'aviazione civile, che aveva annunciato sanzioni contro le compagnie che hanno continuato ad applicare la prassi dell'erogazione di voucher in luogo del rimborso del prezzo del biglietto.
Viene il dubbio, insomma, che la possibilità di prenotare voli che poi vengono puntualmente cancellati sia solo un modo di trattenere il denaro dei clienti in questo periodo di difficoltà per il settore dell'aviazione civile, riservandosi di erogare il servizio entro un anno.
D'altronde, anche la Commissione Europea ha avviato due procedure di infrazione contro l'Italia per aver calpestato i diritti di chi viaggia: l'emissione di voucher come unica via percorribile per chi si ritrova un volo cancellato viola infatti la normativa comunitaria.
Il regolamento europeo 261, che da anni stabilisce regole precise a tutela dei viaggiatori, prevede infatti che le compagnie aeree debbano garantire la riprotezione(*) oppure, se non è possibile o non viene accettata, il rimborso del prezzo del biglietto e la compensazione, nel caso in cui il preavviso sia stato inferiore ai 14 giorni.
Tuttavia, l'Italia consente alle compagnie di trasporti che cancellano un viaggio per motivi legati alla Covid-19 di emettere un voucher di importo pari a quello del biglietto, senza dare al viaggiatore la possibilità di scegliere tra questo e il rimborso. La procedura, che la Commissione ha avviato anche nei confronti della Grecia, può portare a pesanti sanzioni, ma al momento è nella sua fase iniziale; i due Paesi hanno adesso due mesi per replicare all'esecutivo UE.
(*) Per "riprotezione" si intende l'imbarco sul primo volo alternativo o ad una data successiva concordata con il viaggiatore, a seconda della disponibilità di posti.
Credits immagine d'apertura: Pixabay