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Carburanti, il Consiglio di Stato boccia l'obbligo del cartello dei prezzi medi

La sentenza annulla l’articolo 7 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023

Carburanti, il Consiglio di Stato boccia l'obbligo del cartello dei prezzi medi
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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 23 feb 2024

Torniamo a parlare del cartello dei prezzi medi dei carburanti, una misura che aveva introdotto il Governo con l'obiettivo di frenare i rincari di benzina e diesel. Un'iniziativa che ha fatto molto discutere. Lo scorso novembre, il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso presentato da Fegica (Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini), Figisc (Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti) e da alcuni esercenti, andando sostanzialmente ad annullare il decreto.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva successivamente deciso di fare ricorso al Consiglio di Stato che si è pronunciato adesso, andando a bocciare l'obbligo di esposizione del cartello dei prezzi medi dei carburanti.

LA SENTENZA

Nella lunga sentenza del Consiglio di Stato si può leggere che il ricorso del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato accolto. Tuttavia, la sentenza aggiunge che l’art. 7 del d.m. 31 marzo 2023 è illegittimo e deve essere annullato.

Il d.l. 5/2023 (art. 1, comma 3) ha previsto che gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongano con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento. Non ha previsto che l’aggiornamento debba avvenire con cadenza giornaliera: tale specifica prescrizione è stata introdotta dal d.m. 31 marzo 2023. Tale prescrizione, però, si presenta come manifestamente irragionevole e sproporzionata. Per un verso si impone di rendere conoscibile nei singoli punti vendita una informazione che il consumatore può avere (in forma ben più completa visto che è possibile sapere anche quale distributore applica i prezzi più bassi nella zona di riferimento) collegandosi al sito del Ministero ovvero scaricando delle app; per altro verso si addossano i relativi costi informativi unicamente in capo ai distributori imponendo loro degli oneri irragionevoli e sproporzionati rispetto alla limitata utilità che l’informazione relativa al prezzo medio, in sé considerata, può avere. Per questa ragione l’art. 7 del d.m. 31 marzo 2023 è illegittimo e deve essere annullato.

Insomma, per i giudici l'aggiornamento quotidiano dei prezzi medi dei carburanti è una richiesta manifestamente irragionevole e sproporzionata visto che i consumatori possono avere informazioni più complete sui prezzi direttamente dal sito del Ministero o scaricando un'app apposita.

I Giudici quindi consigliano al Governo di trovare misure più idonee ad attuare quanto previsto dal decreto legge senza gravare i distributori di oneri eccessivi e impropri. Possiamo leggere nella sentenza:

In sede di riedizione del potere, il Ministero dovrà valutare le misure più idonee ad attuare quanto previsto dal decreto legge senza gravare i distributori di oneri eccessivi e impropri rispetto alla effettiva utilità di rendere conoscibile presso il singolo distributore il prezzo medio regionale. Un’ipotesi potrebbe essere quella suggerita dalla Confesercenti ovvero di posizionare in evidenza direttamente sugli impianti un QR-code che rinvii al sito del Ministero nella parte in cui fornisce le informazioni sui prezzi praticati in zona.

Ovviamente sono arrivati immediatamente i commenti di Fegica e Figisc/Anisa che chiedono che il Governo prenda atto del provvedimento del Consiglio di Stato e proceda di conseguenza.

Ora il Governo e, soprattutto, il Ministro Urso (e il suo ufficio legislativo) devono prendere atto della nuova realtà disegnata dal provvedimento del Consiglio di Stato e procedere di conseguenza. Magari affrontando dialetticamente e senza forzature, con le rappresentanze di Categoria i temi che più volte sono stati posti alla loro attenzione. La vicenda dimostra che ingaggiare un “braccio di ferro” con la Categoria non determina il risultato atteso. Noi, siamo, come sempre pronti al confronto ma senza l’imposizione di diktat.

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