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Incentivi auto elettriche 2025, pubblicato il decreto: tutto quello che c'è da sapere

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che regolamenta i nuovi incentivi per le auto elettriche; tutte le regole

Incentivi auto elettriche 2025, pubblicato il decreto: tutto quello che c'è da sapere
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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 9 set 2025

Ancora non sappiamo esattamente quando entreranno davvero in vigore i nuovi incentivi auto elettriche 2025. Il Governo parlava del mese di settembre ma abbiamo visto di recente che ci potrebbe essere un rinvio di  un mese. Intanto, in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decretoCriteri e modalità per la concessione di incentivi a fondo perduto previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici“. Decreto in cui troviamo riassunte tutte le regole del nuovo Ecobonus. Molte le conoscevamo già ma ci sono comunque piccole novità. Vediamo tutto quello che c’è da sapere ricordando che probabilmente per il via agli incentivi bisognerà attendere almeno il mese di ottobre.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025


Sintetizzando, per le persone fisiche l’Ecobonus potrà arrivare fino a 11.000 euro ma c’è il nodo dell’obbligo di residenza all’interno di un’area urbana funzionale. Possiamo leggere nel decreto.

Il regime degli incentivi riguarda le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali – per le persone fisiche sono ammissibili solo i veicoli della categoria M1; le microimprese quali definite all’art. 2, punto 9, del regolamento (UE) 2023/955 con sede legale in aree urbane funzionali – per le microimprese sono ammissibili solo i veicoli delle categorie N1 e N2.

Per i privati c’è poi anche il requisito dell’ISEE da rispettare.

Per i veicoli privati (M1), l’incentivo ammonta a un massimo di 11.000 euro per veicolo nuovo per le persone fisiche con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro e a un massimo di 9.000euro per veicolo nuovo per le persone fisiche con un ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.

Queste sono invece le regole per i veicoli commerciali.

Per i veicoli commerciali (N1 e N2), l’incentivo copre fino al 30 % del prezzo di acquisto, con un massimale di 20.000 euro per veicolo nuovo. Il regime riguarda solo l’acquisto di veicoli a emissioni zero.

I REQUISTI


Il decreto va più a fondo e specifica più nel dettaglio i requisiti sia per le persone fisiche e sia per le microimprese. Cosa si intende intanto per microimpresa?

Per «microimpresa», l’impresa, come definita dall’art. 2, punto 9 del regolamento (UE) 2023/955 del 10 maggio 2023, che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro, calcolato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

E per aree urbane funzionali? Ne abbiamo già parlato in passato ed il decreto specifica ulteriormente il significato di questo importante requisito.

Per «area urbana funzionale» l’area territoriale definita dall’Istat – Istituto nazionale di statistica come aggregato di comuni contigui, composti da una City e dalla sua commuting zone (area del pendolarismo). La commuting zone è definita dai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro registrati al censimento generale della popolazione 2011. La City è l’unità amministrativa locale dove la maggioranza della popolazione vive in un high density cluster (o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti;

C’è poi da ricordare il limite di spesa massimo per l’acquisto della nuova auto elettrica che è pari a 35.000 euro + IVA (per le persone fisiche).

Gli incentivi a fondo perduto previsti al precedente art. 2, nel seguito «bonus veicoli elettrici» o semplicemente «bonus», sono concessi: alle persone fisiche per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi.

Sempre per le persone fisiche, questi ulteriori aspetti degli incentivi da ricordare. Ecco cosa sottolinea il decreto dedicato all’Ecobonus.

Il bonus è riconosciuto per l’acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e può generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l’acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell’incentivo concesso.

Per le microimprese c’è invece da sapere quanto segue:

Il bonus è riconosciuto per l’acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi. Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l’acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Interessante un altro passaggio che spiega che i nuovi incentivi non sono cumulabili con altre iniziative similari. Insomma, non si potranno sommare con eventuali incentivi regionali.

I bonus sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.

Vale sia per le persone fisiche e sia per le microimprese.

COME OTTENERE IL BONUS


Per i nuovi incentivi ci sono 597 milioni di euro che dovrebbero permettere l’acquisto di almeno 39.000 nuovi veicoli ad emissioni zero. Come si ottiene il bonus? Nel decreto è spiegato chiaramente e vengono anche elencati i documenti che bisognerà presentare. I richiedendo dovranno registrarsi presso una piattaforma informatica predisposta da Sogei. Le persone fisiche, più nello specifico, dovranno procedere all’inserimento delle seguenti documentazioni.

  • della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un’area urbana funzionale;

  • della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;

  • dell’indicazione se il bonus sarà generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell’ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le microimprese:

a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:

1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
3. di avere meno di dieci dipendenti;
4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
6. l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all’atto della registrazione;
7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento “de minimis"» o dal «Regolamento “de minimis" settore agricolo»;
8. che la microimpresa abbia sede legale in un’area urbana funzionale;

b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

Una volta completata la registrazione, sarà generato un voucher che darà diritto di ricevere l’incentivo, cioè lo sconto sull’acquisto della nuova vettura elettrica. Attenzione, il bonus deve essere validato entro 30 giorni dal venditore a sua volta registrato presso la stessa piattaforma informatica. Se il bonus non sarà validato entro la scadenza, sarà annullato e l’importo sarà nuovamente versato all’interno del fondo degli incentivi. In caso di annullamento, le persone potranno comunque richiedere un nuovo voucher per l’acquisto del veicolo.

Per quanto riguarda la vettura da rottamare ci sono delle regole che i venditori che ritirano l’auto devono rispettare.

Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo. I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. L’esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.

IL NODO ECO-SCORE

Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l’impronta di carbonio di un veicolo per l’intero ciclo di vita potrà altresì  essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione. In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili di cui al precedente comma 2, sarà cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili.

Che significa? Teoricamente il Governo potrebbe introdurre un’ulteriore variabile per l’erogazione degli incentivi legata l’impronta di carbonio del veicolo nell’intero suo ciclo di vita. Tuttavia, al momento non sono stabiliti criteri e quindi gli incentivi auto elettriche 2025 non dovrebbero partire con questo ulteriore requisito.

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