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Portabici e portasci sul gancio traino: arriva un nuovo decreto. Cosa dice?

Un decreto fa chiarezza sull'utilizzo delle strutture amovibili sulle auto

Portabici e portasci sul gancio traino: arriva un nuovo decreto. Cosa dice?
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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 23 gen 2025

Arriva una novità che riguarda le strutture amovibili per le auto. Infatti, pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio c'è il decreto chiamato "Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci". Possiamo leggere:

Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M1 ed N1 , quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.

COSA DICE IL DECRETO

Nel testo del decreto possiamo leggere che è ammessa l'installazione delle strutture amovibili, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa.

In particolare, i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all'esterno o all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo.

Inoltre, i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48. L'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche ai sensi del regolamento (UE) 2021/535.

La disciplina del decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portascì omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portascì.

UTILIZZO DELLE STRUTTURE AMOVIBILI: OCCHIO ALLE DIMENSIONI

Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale continua evidenziando che la larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo. Nel caso avvenga, si applicano le regole del Codice della Strada. In sintesi, la sporgenza da ciascuna parte non deve superare centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori: le sporgenze devono essere segnalate attraverso degli appositi pannelli riflettenti).

Sull'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l'applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice.

L'utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.

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