In arrivo la stretta sugli autovelox: ecco dove potranno essere collocati
Il decreto disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità

Sta per arrivare la stretta sugli autovelox promessa dal ministro Matteo Salvini. Nella giornata di ieri, infatti, la Conferenza Stato – Città ha approvato la bozza del decreto autovelox, che "disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del Codice della strada".
L'obiettivo delle nuove normativa è quello di garantire un utilizzo degli autovelox conforme alle esigenze di sicurezza della circolazione, prevenire gli incidenti e tutelare gli utenti della strada.
Il ministro Salvini, nel corso degli ultimi mesi, aveva più volte ribadito la necessità di rivedere le regole sulla gestione degli autovelox. In particolare, aveva evidenziato che i rilevatori di velocità sono utili nei punti e nelle strade più a rischio ma non possono essere collocati ovunque, senza alcuna motivazione di sicurezza, solo per tartassare lavoratori e automobilisti. Il nuovo decreto include quindi una serie di norme che stringeranno il campo di azione dei dispositivi di controllo della velocità.
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Il nuovo regolamento, una volta che sarà effettivamente entrato in vigore, si applicherà alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento e nei casi in cui non è possibile effettuare la contestazione immediata delle violazioni. Inoltre, sono previste regole stringenti sul collocamento dei rilevatori di velocità. Dunque, dove potranno essere collocati gli autovelox? Ne avevamo già parlato in passato quando erano emerse le prime informazioni sul nuovo decreto.
In una nota, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sintetizza le principali disposizioni sugli autovelox che potranno essere solamente collocati in aree:
- ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali;
- dove il limite di velocità individuato non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe. Ad esempio, sulle strade extraurbane principali, dove è previsto un limite di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite di velocità è fissato ad almeno 90 km/h, ma non per limiti inferiori. In ambito urbano, non è possibile sanzionare per limiti di velocità inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto, essendo necessaria in tali casi la contestazione immediata;
- per le strade extraurbane deve intercorrere una distanza di almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo.
Inoltre, la nuova normativa punta ad arginare quella che viene definita come un'eccessiva proliferazione di sanzioni, spesso anche oggetto di contenzioso. Per questo, è stata prevista pure una distanza minima per i tratti stradali su cui sono collocati i dispositivi oltre che distanze minime tra gli stessi autovelox.
Oltre a tutto questo, il decreto stabilisce che i dispositivi di rilevamento di velocità, a bordo di un veicolo in movimento, potranno essere utilizzati senza contestazione immediata dell’infrazione solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. Anche tali dispositivi, comunque, devono essere resi visibili al cittadino.