Codice della strada, una circolare allenta la stretta sulle sostanze stupefacenti
Occorre accertare che il conducente sia ancora sotto effetto delle sostanze stupefacenti

Il nuovo Codice della Strada era entrato in vigore alla fine del 2024 e non erano mancate polemiche su alcune delle modifiche che erano state introdotte. Adesso c'è una novità molto importante che interviene direttamente su uno dei temi più discussi della riforma e cioè la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Infatti, nella nuova formulazione del Codice della Strada, era stato eliminato il requisito dello stato di alterazione psico-fisica per configurare il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Dunque, a prescindere dagli effetti sulla capacità di guidare, la sanzione era legata alla positività del test, indipendentemente che la sostanza fosse stata assunta 2 ore prima o 2 settimane prima. La strada presa aveva sollevato diversi dubbi tanto che all'inizio di aprile il Tribunale di Pordenone, su richiesta della Procura, aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale.
Adesso arriva la circolare n. 300/STRAD/0000011280.U/2025 che sembra solo una guida su come comportarsi durante gli accertamenti ma che in realtà pare contenere alcune novità importanti.
PASSO INDIETRO?
Insomma, prima bastava un test positivo per far scattare la sospensione della patente di guida. Nella nuova circolare che lasciamo in Fonte ci sono alcuni passaggi interessanti che sembrano far pensare che sia stato fatto un passo indietro
L’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida.
In pratica sembra che si vada a recuperare il requisito dello stato di alterazione psico-fisica che non è certamente poco. Ovviamente si attendono maggiori conferme alle prime interpretazioni del testo della circolare.
IL TEST DI POSITIVITÀ
La presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida . La presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o loro metaboliti nelle urine, sulla base di evidenze scientifiche, non può essere indicativa di una intossicazione in atto, ma può rappresentare il presupposto per l’accertamento della sussistenza delle condizioni psicofisiche richieste per il mantenimento del titolo abilitativo alla guida ai sensi degli articoli 128 e 119, comma 4, cds.
Dunque, sangue e saliva sono liquidi biologici ritenuti idonei per verificare l'eventuale positività, mentre una positività urinaria non risulterebbe indicativa.
Nella circolare si trova quindi la completa procedura che si dovrà seguire per effettuare gli accertamenti, dai test di primo livello a quelli di secondo livello per le verifiche, come conservare gli eventuali campioni in caso di positività e tanto altro ancora.