
14 Novembre 2021
Con l'approvazione del decreto infrastrutture (che va anche risolvere il problema degli incentivi per le elettriche), il Governo ha fatto chiarezza su di una problematica che durava da almeno un paio di anni e cioè quella dell'utilizzo della targa prova sui veicoli già immatricolati. Un problema che stava penalizzando da diverso tempo agli operatori del settore come concessionarie e officine. Una "storia tutta italiana" che aveva coinvolto persino la polizia e la magistratura.
Un'interpretazione restrittiva del tribunale a seguito di alcune segnalazioni della polizia aveva reso impossibile l'utilizzo delle auto già immatricolate con la targa prova. Un problema serio soprattutto per chi lavora nel mondo delle auto usate. Operatori che hanno dovuto rinunciare a far provare le vetture ai clienti per non rischiare di incorrere in pesanti sanzioni o che sono stati costretti a sottoscrivere specifiche e costose assicurazioni per continuare le loro attività come prima.
Finalmente, il Governo ha deciso di fare chiarezza e all'interno del decreto infrastrutture ha dato il via libera all'utilizzo della targa prova per i veicoli già immatricolati.
L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Nel testo si può anche leggere che in caso di danni, risponderà l'assicuratore della targa prova.
Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.
[Immagine: Spacc67]
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