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Anziano in bicicletta sull'autostrada: sfiorata la tragedia sull'A14

Un uomo in bicicletta non si è reso conto di aver imboccato l’A14 e ha percorso 2 km prima di essere bloccato dalla polizia.

Anziano in bicicletta sull'autostrada: sfiorata la tragedia sull'A14
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Davide Russo
Davide Russo
Pubblicato il 25 set 2026

Le tempestive segnalazioni degli automobilisti hanno spinto gli agenti a intervenire immediatamente per salvare un anziano che si era ritrovato a pedalare tra le automobili a tutta velocità in autostrada. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 13 del 23 settembre, in un comune della provincia di Fermo nelle Marche. Il ciclista aveva per sbaglio oltrepassato i varchi del casello autostradale di Porto Sant’Elpidio.

Dopo aver imboccato l’A14 in direzione sud, la polizia stradale si è subito attivata per fermare l’uomo che stava creando il panico in autostrada. Gli agenti della sottosezione autostradale di Porto San Giorgio sono riusciti a bloccarlo prima che fosse coinvolto in qualche incidente.

Nessun ferito

Dopo il fermo gli agenti si sono accertati che stesse in buone condizioni e non avesse bisogno di assistenza sanitaria. Nonostante lo spavento non è stato necessario l’intervento dei medici. L’uomo è stato scortato a bordo di una volante, mentre la sua bicicletta è stata recuperata con la collaborazione del personale della società Autostrade.

Sempre più spesso, anche a causa della diffusione massiccia di monopattini e biciclette elettriche, si stanno verificando episodi simili. Non sempre l’epilogo è romantico, tra sorrisi e strette di mano. In questo caso l’intervento degli agenti è stato fulmineo e non ci sono state conseguenze nefaste. Lungo il tratto autostradale, naturalmente, non possono circolare biciclette, essendo un pericolo per gli altri utenti della strada.

L’articolo 175 del Codice della Strada

La legge stabilisce che è vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

  • a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;
  • b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm³ se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente;
  • c) veicoli non muniti di pneumatici;
  • d) macchine agricole e macchine operatrici;
  • e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
  • f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione;
  • g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 10;
  • h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
  • i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.

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