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Arval, l'Antitrust apre un’istruttoria sulla società di noleggio auto

L'AGCM contesta il comportamento della società di noleggio auto a lungo termine

Arval, l'Antitrust apre un’istruttoria sulla società di noleggio auto
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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 17 set 2022

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha comunicato di aver avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Arval Service Lease Italia, azienda italiana specializzata nel noleggio auto a lungo termine per presunte condotte ingannevoli e aggressive.

L'AGCM, nello specifico, andrà a valutare il comportamento della società per quanto riguarda il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli per consumatori e microimprese.

I MOTIVI DELL’ISTRUTTORIA

Secondo quanto comunicato, sotto la lente dell'Autorità sono finiti i notevoli ritardi lamentati dai clienti della società e dalle associazioni dei consumatori, sulle consegne dei veicoli ordinati, nonostante fossero stati pagati regolarmente anticipi e depositi precauzionali.

In alcuni casi la consegna avverrebbe a molti mesi di distanza rispetto alla data prospettata, anche quando si tratta di veicoli presentati come in pronta consegna, ovvero con consegna in tempi rapidi e certi.

I problemi, però, non riguarderebbero solamente i tempi di consegna delle auto. Infatti, l'AGCM indagherà anche su presunti ritardi che riguardano i rimborsi spettanti ai clienti in caso di recesso o di risoluzione del contratto.

Inoltre, potrebbe risultare scorretto il ritardato rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a seguito della risoluzione del contratto e/o del recesso, l’applicazione di penali elevate in caso di risoluzione del contratto, la mancata o inadeguata gestione dei reclami e delle richieste dei consumatori.

L'Autorità dunque sottolinea che queste condotte appaiono suscettibili di configurare fattispecie di pratiche commerciali scorrette, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo.

Arval infine potrebbe aver violato anche gli articoli 49, comma 1, lettere h) e v), 56 e 61 del Codice del Consumo perché ha omesso di fornire alcune informazioni precontrattuali che riguardano le condizioni per esercitare il diritto di recesso e la possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte.

Non rimane, dunque, che attendere il risultato dell'indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

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