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Guida sotto effetto di droga? Punibile solo se c'è un reale pericolo. Cosa dice la Consulta

La Corte Costituzionale chiarisce l'articolo 187 del nuovo Codice della Strada: non è punibile chi guida dopo aver assunto droghe se non crea un pericolo concreto per la sicurezza stradale

Guida sotto effetto di droga? Punibile solo se c'è un reale pericolo. Cosa dice la Consulta
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Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 29 gen 2026

La Corte Costituzionale si è espressa: non basta aver assunto la droga per essere puniti alla guida. La stretta sulla guida sotto l’effetto di droga a seguito della riforma del Codice della Strada del 2024, non è stata giudicata illegittima a patto, però, che “venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale“. Insomma, in termini più semplici, chi si mette alla guida di un veicolo dover aver assunto sostanze stupefacenti può essere punito solamente nel caso crei un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

COSA PREVEDEVA LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA

A sollevare dubbi sulla questione di legittimità della modifica dell’articolo 187 del Codice della Strada erano stati 3 giudici di merito. Prima della riforma del Codice della Strada, la norma prevedeva sostanzialmente che veniva punito chi veniva trovato a guidare “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti“. Con la riforma del 2024 era stato eliminato il requisito dello stato di alterazione psico-fisica e quindi si andavano a punire direttamente tutti coloro che erano trovati a guidare “dopo aver assunto sostanze stupefacenti“.

LA NUOVA INTERPRETAZIONE

Perché l’intervento dei giudici di merito? La nuova formulazione introdotta con la riforma del Codice della Strada va a punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento prima della guida, non solo poche ore prima ma anche giorni e settimane prima. Insomma, si andrebbero a produrre risultati irragionevoli e sproporzionati, incriminando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale. Inoltre, secondo i giudici di merito alla cui proposta hanno aderito l’Unione delle Camere penali italiane e l’associazione italiana dei professori di diritto penale, la normativa attuale “non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili, e determinerebbe irragionevoli disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcol“.

La Corte Costituzionale ha stabilito che è necessaria una “interpretazione restrittiva della nuova norma in conformità ai principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che alla stessa finalità perseguita dal legislatore“. Che significa all’atto pratico? Che non sarà necessario dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. Tuttavia, bisognerà accertare la “presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti, che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo“.

In breve, spiega la Consulta, “non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore. Tuttavia, occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale“.

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