DPCM: i gommisti possono continuare a lavorare anche nelle zone rosse
A seguito dell'entrata in vigore del nuovo DPCM, i gommisti potranno continuare a lavorare, anche nelle aree rosse dell'Italia.

Il nuovo DPCM del 3 novembre ha introdotto in Italia nuove regole restrittive per tentare di arginare la diffusione del pericoloso virus. Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 novembre e varranno sino al prossimo 3 dicembre. Come è già accaduto con tutti i passati DPCM, le categorie produttive stanno cercando di capire come dovranno gestire le proprie attività vista anche la suddivisione del Paese in diverse zone.
Per quanto riguarda la categoria dei gommisti, gli operatori del settore hanno subito cercato di capire come dovevano comportarsi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove regole. Quesiti a cui hanno risposto le associazioni della “filiera dei pneumatici”. La buona notizia è che queste attività potranno continuare a rimanere aperte anche all'intero delle zone rosse visto che rientrano nell'elenco di quelle autorizzate. Inoltre, il DPCM consente anche la prosecuzione delle attività professionali/artigianali che effettuano il montaggio e lo smontaggio degli pneumatici.
A tutto questo si aggiunge quanto previsto in materia di circolazione stradale durante il periodo invernale con il rimontaggio degli pneumatici invernali che deve avvenire entro il 15 novembre. I gommisti, dunque, potranno continuare a svolgere il loro lavoro anche all'interno delle zone rosse. Ovviamente, dovranno essere rispettate tutte le normative di sicurezza previste all'interno del DPCM.
I gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 24 aprile 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario. Una buona pratica, se non già adottata, potrebbe essere quella di operare su appuntamento; si ricorda inoltre che “è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".
Gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 3 novembre 2020 o da eventuali altri decreti, possono recarsi dal gommista per effettuare il cambio stagionale dei pneumatici, anche tenuto conto di quanto previsto dal Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.Il cambio stagionale estivo/invernale avviene ancora una volta in condizioni di lavoro ben diverse dalla normalità che purtroppo condizionano i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.
Per meglio capire cosa è ammesso fare e cosa no, ecco un elenco di domande e risposte fornite dalle associazioni di categoria.
DOMANDE E RISPOSTE
Sono un automobilista, dal 6 novembre posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale?
Si, a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dal DPCM 3 novembre 2020.
Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni?
Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle consentite. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e sindacati.
Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti?
Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell'esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Dunque, è quindi fortemente consigliato operare per appuntamento, all’ingresso del locale deve essere applicato un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.
Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici estivi e condividere un appuntamento per il cambio gomme?
Certo, è la soluzione migliore, purché in conformità alla normativa sulla privacy.
Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme estive presso il domicilio del cliente?
Il DPCM 3 novembre 2020 riporta nell’allegato 23 le attività di commercio al dettaglio consentite. Tra queste sono previste anche le attività di commercio al dettaglio ambulante, ma non quelle di manutenzione e riparazione dei veicoli ambulante. Tutto ciò premesso, non si ritiene che le attività di commercio ambulante di autoriparazione siano conformi alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nella fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.