RC Auto e moto: assicurazione obbligatoria, anche per i veicoli "fermi"
Anche i veicoli fermi in aree private e non circolanti dovranno disporre di un'assicurazione

Si appresta ad entrare in vigore l'obbligo di assicurazione per tutti i veicoli, indipendentemente che circolino o meno. Fino a questo momento, l'obbligo riguardava solamente i veicoli che circolano su strada o quelli parcheggiati su strade pubbliche, anche se impossibilitati a muoversi, magari a causa di un guasto. Dal 23 dicembre, tutti coloro che possiedono auto o moto regolarmente iscritte nel Pubblico Registro Automobilistico, anche se ferme da anni all'interno di una spazio privato, saranno costretti ad attivare una polizza assicurativa.
L'Italia ha infatti recepito una direttiva europea del Parlamento e del Consiglio europeo introdotta nel 2021. Il decreto legislativo è stato pubblicato alcuni gironi fa in Gazzetta Ufficiale.
LO VUOLE L’EUROPA
A decidere questo importante cambiamento, il Parlamento Europeo che, come accennato all'inizio, aveva approvato la modifica della direttiva 2009/103 riguardante le norme sulla Responsabilità Civile.
Anche per le auto e moto ferme ed inutilizzate nel box di casa sarà quindi necessaria una polizza attiva. Per l'Europa non è importante che il veicolo sia fermo in un'area privata. Quello che conta, invece, è che sia "utilizzato in maniera conforme alla sua funzione di trasporto".
Se, quindi, le auto o le moto possono circolare, l'assicurazione va sempre pagata. Ci sono, comunque, alcune deroghe. A salvarsi sono i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto (mancano parti fondamentali come motore o ruote, per esempio) e quelli ritirati dalla circolazione in quanto destinati alla rottamazione o sotto fermo amministrativo, confisca o sequestro. Si può leggere nel testo della normativa:
In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.
La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Rimane, comunque, la possibilità di sospendere l’assicurazione in caso di utilizzo stagionale del mezzo (fino ad un massimo di 10 mesi nell'annualità dell'assicurazione, 11 mesi per i veicoli storici), opzione utilizzata spesso soprattutto dai motociclisti durante la stagione invernale quando la loro due ruote è ferma nel box di casa.
Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità.
Questa novità ha fatto molto discutere in passato, visto che avrà un preciso costo per le persone. Con l'entrata in vigore di questa normativa, sarà interessante capire come si comporteranno le assicurazioni e se inizieranno a proporre polizze specifiche.
[Aggiornato al 21/12/2023 con la prossima entrata in vigore della normativa]