Monopattini elettrici: assicurazione e casco potrebbero diventare obbligatori
Al Senato è stato presentato un disegno di legge che punta a regolamentare ulteriormente l'utilizzo dei monopattini elettrici: assicurazione e casco obbligatori.

Le regole per utilizzare i monopattini elettrici in Italia potrebbero presto cambiare. Infatti, al Senato è stato presentato un disegno di legge che introduce tante novità e che ha l'obiettivo di mettere fine all'utilizzo "selvaggio" di questi mezzi di trasporto elettrici, soprattutto nelle grandi città. Da tempo, infatti, si parla di un nuovo regolamento e sembra che finalmente possa davvero arrivare. Vediamo le principali novità.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Sicuramente la più grande novità riguarda l'assicurazione che diventerebbe obbligatoria per poter circolare con i monopattini elettrici. Ma andiamo con ordine. Il disegno di legge prova, in maniera organica, a regolamentare a 360 gradi l'utilizzo di questi dispositivi elettrici.
Nel primo articolo si mette in chiaro dove i monopattini potranno circolare legalmente. Potranno farlo nei centri abitati e al di fuori sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h e sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. Tuttavia, i comuni potranno stabilire precisi divieti o limitazioni alla circolazione nelle aree pedonali e nelle strade "sulla base di valutazioni di sicurezza per i pedoni e per gli utenti della strada, nonché sulla base delle caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione della strada medesima".
I monopattini elettrici non potranno viaggiare a più di 25 km/h in strada e a più di di 6 km/h nelle aree pedonali. Vietata la circolazione in caso di assenza di luci, di un regolatore della velocità e di un sistema frenante idoneo. In caso di irregolarità sono previste sanzioni da 100 a 400 euro.
I monopattini elettrici sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, nonché di regolatore di velocità e di idoneo sistema frenante, non possono essere utilizzati sulle strade di cui al comma 1. Chiunque circola con un monopattino elettrico in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Il secondo articolo è più interessante perché è quello che include l'obbligo dell'assicurazione. In assenza, le persone potranno ricevere una multa da 500 a 1.500 euro. Il terzo articolo parla di un'ulteriore grande novità. Viene reso obbligatorio per i maggiorenni l'utilizzo di un casco protettivo. Inoltre, si dovrà indossare un giubbotto o le bretelle retroriflettenti. Multa da 83 a 332 euro per chi non si adegua. Oltre alla sanzione arriva il fermo amministrativo del monopattino. Previste anche multe per chi produce e commercializza caschi non omologati.
L'articolo 4 riguarda i minorenni. I monopattini elettrici potranno essere guidati dai 14 anni a patto di avere almeno la patente di categoria AM e di utilizzare il casco e il giubbotto retroriflettente. Ma non è finita qui perché si potrà viaggiare "esclusivamente in aree pedonali e su percorsi pedonali a una velocità non superiore a 6 km/h o su percorsi ciclabili e su piste ciclabili a una velocità non superiore a 12 km/h". I monopattini dovranno, quindi, essere dotati di appositi regolatori di velocità. Le multe vanno da 100 a 1.500 euro con il fermo amministrativo del mezzo.
NORME DI COMPORTAMENTO
Il disegno legge (articolo 5) prevede anche specifiche norme di comportamento per l'utilizzo dei monopattini elettrici. Sarà vietato:
- trasportare un passeggero;
- trasportare un carico;
- spingere o trainare un carico o un veicolo;
- farsi trainare o rimorchiare da un veicolo;
- guidare il mezzo utilizzando contestualmente il telefono cellulare o qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- guidare il mezzo utilizzando contestualmente cuffie o dispositivi di ricezione o lettori audio;
- condurre il mezzo con un andamento irregolare e pericoloso in relazione al contesto di circolazione e di effettuare manovre brusche ed acrobazie.
In caso di inosservanza si rischia una multa da 83 a 332 euro più il fermo del mezzo. Ci sono anche delle specifiche disposizioni per chi guida dopo aver bevuto alcolici, per chi viene sorpreso dopo aver assunto sostanze stupefacenti e in caso di incidente.
I conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i conducenti, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochino un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada. I conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono puniti con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada. I conducenti di monopattini elettrici, in caso di incidente, hanno l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno. In caso di incidente a persone, cose e animali ricollegabili al comportamento del conducente del monopattino elettrico, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 189 del citato codice della strada e le relative sanzioni amministrative.
L'articolo numero 6 del disegno di legge parla della gestione delle soste. Sarà vietata la fermata e la sosta sui marciapiedi, salvo diversa disposizione. I Comuni saranno tenuti ad individuare appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli.
NOVITÀ ANCHE PER IL NOLEGGIO
Il settimo articolo del disegno di legge è dedicato sostanzialmente a chi offre servizi di noleggio dei monopattini elettrici. Queste società dovranno garantire l'assicurazione dei mezzi e la fornitura di casco e giubbotto retroriflettente nel caso l'utente ne sia sprovvisto. Inoltre, prima dello sblocco del monopattino, le società dovranno verificare, anche in modalità telematica, l'età del conducente e la presenza del casco e del giubbotto retroriflettente. Previste sanzioni per le aziende in caso di mancato rispetto di queste disposizioni e per i conducenti in caso di falsa dichiarazione.
Le imprese di servizi di cui al comma 1 che violano le disposizioni di cui al medesimo comma sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal primo periodo consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso. I conducenti dei monopattini a noleggio di cui al comma 1, abilitati all'utilizzo del mezzo a seguito di dichiarazioni non veritiere relativamente all'età e al possesso del casco, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.